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Tribunale di Milano, 11 giugno 2026, n. 4933

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dall’originario costruttore e richiamato nei singoli atti di acquisto, ha natura contrattuale e incide sui diritti soggettivi dei condomini, sicché la sua soppressione o modifica per delibera assembleare richiede il consenso unanime di tutti i condomini e non può essere adottata a maggioranza ai sensi dell’art. 1136, co. 2, cod. civ.
La devoluzione in arbitrato delle controversie condominiali è legittima, atteso che l’art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere ad ogni condomino la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le delibere assembleari, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie.
Nel regolamento condominiale possono legittimamente coesistere la clausola compromissoria e la clausola di elezione del foro, disciplinando procedimenti con cause petendi diverse: la clausola arbitrale per le controversie inerenti all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento, la clausola di foro per le questioni che non possono essere risolte in via arbitrale o per ottenere l’adempimento del lodo irrituale.

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