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Tribunale di Milano, 10 aprile 2026, n. 3029

La clausola compromissoria contenuta in un regolamento condominiale che preveda la nomina degli arbitri a maggioranza dei condomini è nulla, in quanto contrasta con il principio inderogabile, sia nell’arbitrato libero che in quello rituale, secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di tutti i litiganti, al fine di assicurarne la terzietà e l’imparzialità.
La nullità parziale della clausola compromissoria che preveda modalità di nomina degli arbitri contrarie a norma imperativa non può essere sanata mediante il meccanismo della sostituzione automatica di cui all’art. 1419, co. 2, c.c., dovendo la sostituzione della norma imperativa avvenire rispetto all’intera clausola e non mediante sostituzione di una parte soltanto della norma alla parte della clausola che ne determina la nullità.

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