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Tribunale di Messina, ord. 6 novembre 2025

In tema di clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società o di un’associazione, la previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale o associativo comprende anche le controversie riguardanti soggetti che, al momento del giudizio, non rivestono più la qualità di socio o associato, essendo tale qualità venuta meno per recesso o esclusione, atteso che restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell’efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti, sia pure non più o non ancora in corso, con l’ente, con gli organi di questo o con gli altri soci.
Ai fini della qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità. Non costituiscono elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o nella veste di amichevoli compositori, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell’inappellabilità, né la previsione dell’esonero degli arbitri dall’osservanza di formalità di procedura, dovendosi invece valorizzare, ai fini della qualificazione come arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia.
Nel dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti in ordine alla natura della clausola compromissoria, la questione va risolta a favore della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
L’eccezione di arbitrato rituale ha natura di eccezione processuale di competenza e, come tale, deve essere proposta, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione è costituito dalla comparsa di risposta.
La previsione, nella clausola compromissoria statutaria, del deferimento al presidente del tribunale della nomina del collegio arbitrale, ove il soggetto estraneo alla società designato non provveda, costituisce elemento che conferma la natura rituale dell’arbitrato.

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