Ai sensi dell’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. La clausola compromissoria sopravvive alla risoluzione del contratto sottostante.
Quando la clausola compromissoria devolve al tribunale arbitrale la cognizione delle controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del contratto, il tribunale è competente anche a conoscere delle controversie relative all’inadempimento e alla risoluzione del contratto medesimo.
L’eccezione di arbitrato sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione di merito, e non di giurisdizione o di competenza, con conseguente improponibilità delle domande e non già dichiarazione di incompetenza.
