La clausola compromissoria con struttura binaria non è incompatibile in via di principio con la pluralità di parti, purché si realizzi uno spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due gruppi omogenei e in concreto contrapposti, e purché la specifica lite sia di per sé compatibile con la previsione bipolare della clausola.
Quando la pretesa azionata ha quale presupposto l’interpretazione di una clausola della convenzione contenente la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie inerenti all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione medesima, tale interpretazione è riservata alla cognizione degli arbitri, con conseguente incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale.
