L’indisponibilità del diritto è il limite alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione di norma imperativa, senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge. Conseguentemente, possono essere devolute alla cognizione arbitrale le controversie relative all’indennità di cessazione dell’agente, che è prevista da norma imperativa e inderogabile, ma che non costituisce un diritto indisponibile ove l’agente non sia una persona fisica.