Il giudice ordinario, pur essendo competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto da cui origina il credito azionato, perde tale competenza qualora, in sede di opposizione, il debitore eccepisca l’incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, dovendo in tal caso revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale o all’arbitro unico secondo quanto previsto dalla convenzione di arbitrato.
La clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie riguardanti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto, ovvero quelle comunque traenti origine dal medesimo anche indirettamente, ricomprende nel proprio ambito di applicazione le domande di pagamento di somme dovute a titolo di penale contrattuale per inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto.
La cognizione delle spese di lite del giudizio ordinario conclusosi con declaratoria di incompetenza in favore degli arbitri non può essere rimessa al collegio arbitrale, non rientrando tale determinazione tra le prerogative accordate agli arbitri dalla legge o dall’autonomia negoziale delle parti, dovendo il giudice ordinario provvedere alla relativa liquidazione secondo il principio di soccombenza.
