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Tribunale di Mantova, ord. 30 settembre 2025

In caso di mancata accettazione da parte delle parti della proposta di liquidazione del compenso formulata dal collegio arbitrale, la competenza per la liquidazione giudiziale spetta al presidente del tribunale che ha nominato gli arbitri, ai sensi dell’art. 814 co. 2 cod. proc. civ.
La liquidazione del compenso degli arbitri proposta dal collegio arbitrale si considera congrua e deve essere accolta quando non risulti specificamente contestata dalle parti del procedimento arbitrale.

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