In caso di devoluzione della controversia a un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente in base al petitum, ossia all’entità complessiva delle domande proposte nel procedimento arbitrale.
Ai fini del giudizio di congruità del compenso arbitrale non rileva che il lodo abbia definito il procedimento con una pronuncia di estinzione, dovendosi avere riguardo all’attività effettivamente svolta dal collegio, ivi compreso l’esame delle eccezioni e delle questioni preliminari proposte dalle parti e lo studio degli atti e dei documenti.
Nel procedimento di liquidazione dei compensi arbitrali ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. le spese seguono la soccombenza.
