In tema di compensi arbitrali, la liquidazione del compenso spettante a ciascun arbitro deve essere effettuata applicando i parametri di cui alla tabella n. 26 allegata al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in base al valore della controversia, senza che sussistano ragioni per aumentare il parametro tabellare qualora il valore dell’arbitrato si attesti più vicino al minimo che al massimo dello scaglione di riferimento e le questioni affrontate non presentino particolare complessità.
Il rimborso delle spese generali forfettarie non è dovuto agli arbitri nei procedimenti arbitrali, atteso che l’art. 814 cod. proc. civ. riconosce il diritto al rimborso con esclusivo riferimento alle spese cd. “borsuali”, ossia quelle effettivamente sopportate e documentabili, senza che possano ritenersi applicabili i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese forfettarie, stante la non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell’opera rispettivamente prestata.
