La clausola compromissoria statutaria, pur essendo valida e idonea ad attribuire all’arbitrato la giurisdizione esclusiva nelle controversie tra i soci e la società ad esclusione dell’autorità giudiziaria ordinaria, è inopponibile alla Curatela della liquidazione giudiziale, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, poiché la curatela non subentra alla titolarità dei rapporti che facevano capo alla società sottoposta a liquidazione giudiziale e non ne assume la rappresentanza legale, ma si occupa esclusivamente della gestione del patrimonio societario assumendo a tal fine la legittimazione processuale di quest’ultima.
