Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Lucca, 17 gennaio 2025, n. 48

La contemporanea proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della reconventio al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale cosicché la proposizione dell’eccezione implica naturaliter il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la pregiudizialità logica dell’eccezione di compromesso.

Exit mobile version