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Tribunale di Locri, 17 febbraio 2026, n. 108

In materia di società di persone, in difetto di un’esplicita previsione statutaria che estenda la compromettibilità delle controversie societarie agli eredi del socio defunto, questi ultimi, ancorché titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2289 cod. civ., sono estranei alla società e, pertanto, non sono legittimati a proporre l’azione di liquidazione dinanzi agli arbitri sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo, che si riferisce esclusivamente alle contestazioni tra i soci e la società ovvero tra i soci medesimi.

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