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Tribunale di Livorno, ord. 27 gennaio 2026

L’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, ai sensi dell’art. 818 c.p.c. come modificato dall’art. 3, comma 52, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022, richiede che tale attribuzione risulti espressamente dalla convenzione d’arbitrato o da atto scritto separato anteriore all’introduzione del giudizio arbitrale, non essendo sufficiente il mero rinvio a regolamenti arbitrali in assenza di una specifica disposizione attributiva del potere cautelare.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare deve essere presentata al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c., in virtù del combinato disposto degli artt. 818, comma 2, e 669-quinquies c.p.c.

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