L’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, ai sensi dell’art. 818 c.p.c. come modificato dall’art. 3, comma 52, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022, richiede che tale attribuzione risulti espressamente dalla convenzione d’arbitrato o da atto scritto separato anteriore all’introduzione del giudizio arbitrale, non essendo sufficiente il mero rinvio a regolamenti arbitrali in assenza di una specifica disposizione attributiva del potere cautelare.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare deve essere presentata al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c., in virtù del combinato disposto degli artt. 818, comma 2, e 669-quinquies c.p.c.
