Il lodo irrituale ha natura contrattuale e costituisce espressione della volontà negoziale delle parti che, mediante la clausola compromissoria, hanno preventivamente accettato la decisione degli arbitri, producendo i propri effetti ai sensi dell’art. 1372 c.c.
Il lodo irrituale è impugnabile esclusivamente per le cause tassativamente previste dall’art. 808-ter c.p.c. e per le ordinarie cause di annullamento dei contratti, ma non per errori di diritto commessi dagli arbitri nell’attività interpretativa e valutativa loro deferita dalle parti.
La competenza territoriale per l’impugnazione del lodo irrituale è attribuita, ai sensi dell’art. 828, comma 1, c.p.c., al giudice nel cui circondario ha sede l’arbitro che ha emesso la decisione, essendo irrilevante la natura della materia oggetto della controversia deferita all’organo arbitrale.
La clausola compromissoria che attribuisce a un terzo estraneo alla società il potere di nomina degli arbitri, in conformità all’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5/2003, non integra il vizio previsto dall’art. 808-ter, comma 2, n. 2, c.p.c.
