Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Livorno, 23 maggio 2026, n. 463

Il soggetto che acquisti azioni di una società in connessione diretta e qualificata con la propria carica di dirigente non può qualificarsi come consumatore ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 ai fini dell’operatività della deroga al foro arbitrale prevista nel contratto in suo favore, ove l’acquisto sia inscindibilmente collegato alla qualifica professionale. Fra giudici ordinari e arbitri non possono configurarsi questioni di competenza in senso tecnico, potendo tali questioni porsi solo fra giudici. La declaratoria di operatività della clausola compromissoria si risolve in una declaratoria di improponibilità della domanda per ragioni di merito inerenti alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Exit mobile version