Tra le parti e gli arbitri rituali si perfeziona, con l’accettazione dell’incarico, un contratto di diritto privato riconducibile al contratto d’opera intellettuale, dal quale deriva l’obbligo solidale delle parti di corrispondere il compenso, a prescindere dal carattere unilaterale della devoluzione della controversia agli arbitri.
Il procedimento di determinazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ. ha natura di volontaria giurisdizione, sicché non vi trova applicazione il principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.
