La competenza del Presidente del Tribunale a prorogare il termine per la pronuncia del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 820 co. 3 lett. b cod. proc. civ. sussiste esclusivamente quando il collegio arbitrale sia stato nominato dal medesimo Presidente del Tribunale secondo la procedura di cui all’art. 810 co. 2 cod. proc. civ.
La legittimazione a richiedere la nomina del curatore speciale ex art. 79 cod. proc. civ. spetta esclusivamente alle parti del rapporto processuale o al Pubblico Ministero, con esclusione degli arbitri che non rivestono la qualità di parte in causa.
