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Tribunale di Lecco, ord. 12 giugno 2026 (R.G. 00000474/2026)

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che si limita a devolvere alla competenza arbitrale le controversie tra i soci e la società, senza nulla disporre in merito alla fase cautelare, non attribuisce agli arbitri il potere cautelare, sicché la competenza a decidere sulla domanda cautelare resta in capo al giudice ordinario.

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