Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Lecce, 31 gennaio 2025, n. 318

In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.

Exit mobile version