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Tribunale di Lecce, 28 giugno 2022, n. 1978

Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità se la convenzione di arbitrato è invalida (art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ.), ma l’impugnazione va proposta entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione (art. 828, co. 2, cod. proc. civ.). Se è viziata la costituzione del collegio è la parte che deve far valere il vizio, contestando e impugnando il lodo. In mancanza, il lodo diviene definitivo e il giudicato non può essere riaperto neppure se con successiva pronunzia, del pari passata in giudicato, il Giudice statuale abbia delibato l’invalidità della convenzione arbitrale.

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