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Tribunale di Lecce, 26 marzo 2021, n. 871

In caso di clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto, devolutiva agli arbitri delle controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del contratto, deve ritenersi che la potestas iudicandi degli arbitri riguardi sia azioni attinenti l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, sia il conseguente risarcimento del danno, sia infine la responsabilità aquiliana ex art. 1669 cod. civ. Ciò in applicazione dell’art. 808-quater cod. proc. civ., che è norma finalizzata all’estensione della competenza arbitrale, come dimostrato da tutta la riforma del 2006.

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