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Tribunale di Lecce, 16 aprile 2020, n. 1003

L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 cod. civ. nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

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