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Tribunale di Lecce, 12 febbraio 2025, n. 477

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e sole le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con l’esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.

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