Nell’arbitrato societario, qualora la clausola compromissoria statutaria attribuisca il potere di nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, conformemente all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, tale potere deriva dalla volontà pattizia delle parti e non direttamente dalla legge, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 5 d.lgs. 168/2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
