Le previsioni degli artt. 1341 e 1342, in punto specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applicano ai contratti conclusi tra parti aventi il medesimo potere negoziale, né ai contratti in cui entrambe le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano liberamente deciso di riferirsi ad uno schema negoziale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adeguata composizione dei rispettivi interessi ovvero abbiano provveduto alla stipulazione del contratto attraverso regolari trattative.