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Tribunale di Latina, 7 agosto 2026, n. 1614

La clausola arbitrale contenuta in un contratto si estende anche alle controversie relative agli atti di esecuzione, integrativi o collegati al rapporto originario, allorché questi si inseriscano nel medesimo assetto negoziale e non costituiscano espressione di autonoma causa contrattuale.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che in esso trovano unicamente un presupposto storico.
Fondata l’exceptio compromissi tempestivamente sollevata ai sensi dell’art. 819 ter cod. proc. civ., deve dichiararsi l’incompetenza del tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito.
Il sopravvenuto fallimento della parte opposta non incide sull’operatività della clausola compromissoria, ove la curatela faccia proprie le difese svolte dalla società in bonis in ordine al rapporto contrattuale che la contiene.

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