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Tribunale di Latina, 26 giugno 2025, n. 1248

Trattandosi di clausola recante una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettivo davanti alla giurisdizione ordinaria, è necessario che la clausola compromissoria sia redatta in modo puntuale e non ambiguo. La clausola compromissoria è nulla per genericità ed indeterminatezza quando manca del tutto qualsiasi riferimento alla forma ed alla modalità di nomina degli arbitri, alla precisazione dell’istituzione arbitrale competente e al luogo dell’arbitrato, non potendo ritenersi chiaramente determinata nella esplicazione della volontà delle parti di conferire un espresso e specifico mandato negoziale in favore degli arbitri [per incuriam].

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