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Tribunale di Latina, 12 maggio 2026, n. 998

In materia condominiale, il co. 2 dell’art. 1137 cod. civ., nel riconoscere ad ogni condomino la facolta’ di ricorrere all’autorita’ giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e non esclude la compromettibilita’ in arbitri delle relative controversie, le quali non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.
La validita’ della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, ai sensi dell’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., e gli arbitri investiti della potestas iudicandi sulla base di una clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale possono decidere anche sulla nullita’ delle delibere assembleari.
L’arbitrato irrituale integra una rinuncia preventiva alla giurisdizione, a differenza dell’arbitrato rituale che costituisce una forma di giurisdizione privata e pone una questione di competenza; ne consegue che all’arbitrato irrituale non si applicano le norme in materia di arbitrato rituale, ivi compreso l’art. 819ter cod. proc. civ.

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