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Tribunale di Latina, 1 dicembre 2025, n. 2055

La proposizione dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, non richiede l’utilizzo di formule sacramentali né l’individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della sussistenza della convenzione d’arbitrato.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in presenza di una valida convenzione di arbitrato rituale deve essere revocato in sede di opposizione, in quanto pronunciato da giudice incompetente, ove sia tempestivamente eccepita l’esistenza della clausola compromissoria che devolve la controversia alla cognizione del collegio arbitrale.

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