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Tribunale di Larino, 2 dicembre 2025, n. 391

L’eccezione di compromesso, fondata su clausola compromissoria validamente pattuita tra le parti, comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 819 ter cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri, qualora il convenuto abbia ritualmente e tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di compravendita non è qualificabile come vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica quando l’acquirente, persona fisica, abbia concluso il contratto per finalità connesse all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non assumendo rilievo la mera circostanza che nel contratto sia stato indicato solo il codice fiscale anziché la partita IVA, né la qualità soggettiva di persona fisica, bensì lo scopo concretamente perseguito al momento della stipulazione.

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