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Tribunale di L’Aquila, 25 febbraio 2026, n. 364

La clausola compromissoria statutaria che deferisce ad arbitri le controversie tra soci e tra essi e la società ha ambito di operatività limitato al contenuto del contratto sociale e alle obbligazioni che ne derivano direttamente, con la conseguenza che non vi rientrano i contratti di compravendita di quote sociali, ancorché intercorsi tra soci, la cui regolamentazione di interessi non è influenzata dalla qualità di socio delle parti contraenti o dalla natura di quota sociale dell’oggetto.

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