L’arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle controversie insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, fondato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile esclusivamente per i motivi di annullabilità tassativamente previsti dall’art. 808 ter cod. proc. civ.
Le cause di annullabilità del lodo irrituale previste dall’art. 808 ter cod. proc. civ. sono tassative e consistono in: invalidità della convenzione arbitrale e pronuncia extra o ultra petita; nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; incapacità dell’arbitro nominato; violazione delle regole procedimentali imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; violazione del principio del contraddittorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo arbitrale irrituale, la mera riproposizione delle questioni di merito già trattate e definite nel procedimento arbitrale non costituisce valido motivo di impugnazione, essendo preclusa la contestazione degli accertamenti contenuti nel lodo al di fuori dei motivi di annullabilità previsti dall’art. 808 ter cod. proc. civ.
In caso di annullamento del lodo irrituale è preclusa al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia, con la conseguenza che, una volta eliminato ogni effetto giuridico del lodo, le parti devono riattivare un nuovo procedimento arbitrale.
