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Tribunale di Lamezia terme, decr. 22 giugno 2026 (R.G. 00000481/2026)

Il procedimento di nomina giudiziale dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. costituisce attività di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa e meramente integrativa della volontà negoziale delle parti, finalizzata a consentire la regolare costituzione dell’organo arbitrale; il potere sostitutivo del presidente del unale si attiva qualora il soggetto deputato dalla convenzione d’arbitrato alla nomina non vi abbia provveduto.
Ai fini dell’esercizio del potere di nomina giudiziale dell’arbitro ex art. 810 cod. proc. civ., è sufficiente che la convenzione d’arbitrato non risulti manifestamente inesistente; non è richiesto un accertamento nel merito della validità o dell’efficacia della clausola compromissoria, il quale rimane riservato agli arbitri o al giudice dell’eventuale impugnazione del lodo.

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