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Tribunale di Lamezia Terme, 18 novembre 2025, n. 933

La presenza di una clausola compromissoria nel contratto da cui origina il credito non preclude al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione eccependo la competenza arbitrale, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale, verificatasi la contestazione, vengono a cessare i presupposti della competenza del giudice ordinario, il quale deve dichiarare la propria incompetenza, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
La declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, conseguente all’eccezione di compromesso sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere pronunciata con sentenza e non con ordinanza, dovendo il giudice dell’opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, contestualmente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, revocarlo e fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al collegio arbitrale.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, co. 2, cod. proc. civ., nella parte in cui escludeva l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., il giudice che dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri deve assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale, consentendo così la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
In caso di revoca del decreto ingiuntivo per accoglimento dell’eccezione di compromesso, le spese del giudizio di opposizione devono essere poste a carico della parte opposta in applicazione del principio di soccombenza, senza che possa assumere rilevanza, ai fini della compensazione, né l’adesione dell’ingiungente all’eccezione di incompetenza, né la circostanza che l’intimato avrebbe potuto rinunciare agli effetti della clausola compromissoria, non integrando tali ipotesi alcuna delle fattispecie derogatorie tassativamente previste dall’art. 92 cod. proc. civ.

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