Il decreto di esecutività del lodo arbitrale è soggetto alla competenza del tribunale in composizione monocratica e si svolge nelle forme del rito camerale ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.
L’esecutività del lodo arbitrale è subordinata al rispetto degli adempimenti procedimentali consistenti nell’istanza di parte, nel deposito del lodo nelle forme prescritte e nell’allegazione della convenzione di arbitrato.
