La perizia contrattuale consiste in una clausola con cui i contraenti affidano ad un terzo, scelto per le sue specifiche conoscenze tecniche, la risoluzione di una o più questioni di fatto rilevanti per il rapporto giuridico intercorrente tra lonandosi ad accettare il responso come vincolante; essa può assumere natura di arbitrato irrituale, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti innanzi al giudice ordinario; in mancanza di tale rinunzia costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale.
La perizia contrattuale pura, avente natura meramente obbligatoria, non preclude a ciascuna delle parti l possibilità di introdurre un’azione giudiziaria avente ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; l’esercizio del diritto attuato attraverso l’avvio del procedimento peritale contrattuale costituisce condotta incompatibile con l’inerzia rilevante ai fini della prescrizione e produce un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste la perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine contrattualmente stabilito.
La perizia contrttuale si distingue dall’arbitrato irrituale in quanto il terzo, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (dichiarazione di scienza caratterizzata da discrezionalità tecnica) e non di una determinazione volitiva e discrezionale; inoltre, nella perizia contrattuale il terzo è chiamato a risolvere questioni di fatto, mentre nell’arbitrato irrituale è chiamato a comporre un contrasto giuridico concernente il rapporto nel suo complesso.
Nel caso in cui le parti di un contratto diicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato rituale o irrituale e integra una perizia contrattuale, alla quale non sonoplicabili le norme relative all’arbitrato.
Ove la clausola di perizia contrattuale non contenga previsioni esplicite circa la qualifica professionale richiesta ai periti, la volontà delle parti deve essere interpretata ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nel senso di richiedere implicitamente che tutti i componenti del collegio peritale — ivi compreso il terzo perito — siano dotati di adeguata competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’incarico; la nomina di un perito privo di tale competencnica integra una causa di invalidità della perizia contrattuale. Poiché la perizia contrattuale pura esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato, l’eccezione relativa alla composizione del collegio non deve essere sollevata secondo le forme degli artt. 812 e 817 cod. proc. civ.
