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Tribunale di La spezia, ord. 12 agosto 2026 (R.G. 00000998/2024)

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alle controversie riguardanti il recesso del socio e l’accertamento dell’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di informazione e rendiconto nei confronti dei soci.
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui essa è annessa.
Rientra nella clausola che devolve ad un arbitro unico tutte le controversie dipendenti dalla gestione sociale la domanda del socio che lamenti l’esclusione dalla gestione e dall’amministrazione e il conseguente danno patrimoniale.
Il provvedimento con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato assume la forma dell’ordinanza, impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 819 ter cod. proc. civ.
Dichiarata l’incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato, va assegnato alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa davanti all’arbitro unico; la definizione del giudizio con pronuncia in rito e la specificità della clausola compromissoria integrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ.

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