La differenza tra arbitrato rituale e irrituale va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti previsti dalla legge, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono conferire agli arbitri il mandato di definire la controversia mediante determinazione contrattuale.
Ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare definitivo e vincolante il lodo, al pari del negozio da esse concluso, restando irrilevanti la previsione della vincolatività della decisione e quella del giudizio secondo diritto senza il rispetto delle forme del codice di rito, purché nel rispetto del contraddittorio.
L’esplicito impegno dei contraenti a dare piena e immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un’obbligazione da essi stessi assunta depone per la natura negoziale dell’incarico conferito agli arbitri.
La clausola compromissoria rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. solo se istitutiva di arbitrato rituale, difettando altrimenti il carattere derogativo della competenza dell’autorità giurisdizionale.
L’adesione all’ente consortile della cui disciplina statutaria la clausola compromissoria fa parte, con conoscenza dello statuto, rende la clausola opponibile al consorziato.
L’inapplicabilità della disciplina speciale dell’arbitrato societario ad un ente senza scopo di lucro con attività esterna non implica l’inammissibilità della clausola compromissoria, la quale resta assoggettata alle norme comuni in tema di arbitrato.
L’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria istitutiva di arbitrato irrituale comporta la declaratoria di improponibilità della domanda proposta davanti al giudice ordinario.
