La devoluzione del merito della controversia alla cognizione di un collegio arbitrale non osta alla concessione, da parte del giudice ordinario, di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., il cui accertamento sommario del fumus boni iuris resta impregiudicato rispetto agli approfondimenti riservati alla fase di merito in sede arbitrale
