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Tribunale di L’aquila, 20 maggio 2026, n. 1029

L’eccezione di compromesso in virtù di clausola per arbitrato rituale ha carattere processuale e integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dal codice di rito.
Il contratto stipulato a seguito di trattative individuali, il cui contenuto rappresenti il risultato dell’incontro della volontà delle parti, non rientra nella categoria dei contratti per adesione di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., sicché la clausola compromissoria ivi contenuta è pienamente valida anche in assenza di specifica approvazione per iscritto.
L’esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte che ha sollevato l’eccezione di compromesso è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione stessa, poiché la fondatezza dell’eccezione è incompatibile con l’esame della riconvenzionale.

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