Le risultanze della consulenza tecnica espletata nell’ambito di un procedimento arbitrale svoltosi in forza di una clausola compromissoria la cui inefficacia sopravvenuta sia stata definitivamente accertata in sede giudiziale non possono costituire l’unico compendio probatorio a sostegno delle pretese della parte, né quanto alle conclusioni tecniche né quanto alla condotta delle parti, essendo state acquisite in un procedimento illegittimo.
