La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis cod. proc. civ. non è compatibile con la sussistenza di una clausola compromissoria, non avendo tale istituto natura cautelare e non rientrando pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ., il quale consente la proposizione della domanda cautelare davanti al giudice ordinario anche in presenza di convenzione d’arbitrato.
