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Tribunale di Imperia, 27 gennaio 2026, n. 50

L’eccezione di arbitrato rituale o irrituale, in quanto attinente al merito e non alla competenza, è soggetta al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale e non è rilevabile d’ufficio dal giudice, dovendo essere espressamente sollevata dalla parte.
Ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c., nel dubbio la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, di guisa che, in assenza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria va interpretata come deferente alla competenza arbitrale tutte le controversie la cui causa petendi risieda nel contratto cui la clausola è annessa.
Nell’ipotesi di arbitrato irrituale, costituendo questo un mezzo di risoluzione delle controversie civili alternativo e avulso dall’ambito giurisdizionale, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità della domanda giudiziale, avendo le parti consensualmente escluso il ricorso alla giurisdizione ordinaria, senza che trovi applicazione l’art. 819-ter c.p.c. e senza che debba essere fissato un termine per la riassunzione dinanzi all’organo arbitrale da costituire.

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