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Tribunale di Imperia, 10 novembre 2025, n. 574

La clausola compromissoria contenuta in un contratto, con cui le parti deferiscono le future ed eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del contratto medesimo alla cognizione di un organo arbitrale estero, costituisce un’eccezione di giurisdizione e non è rilevabile d’ufficio, atteso l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato, in forza del quale le parti, pur in presenza di tale clausola, possono sempre concordemente optare per la decisione del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria cui faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di compromesso.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, l. 218/1995, la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore di arbitrato estero richiede la prova scritta e che la causa verta su diritti disponibili. Tale requisito formale può ritenersi soddisfatto dal comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui esse operano, un uso in forza del quale detto comportamento sia considerato idoneo a far riconoscere la volontà delle parti di deferire la controversia ad arbitri.
Costituiscono comportamenti concludenti ai fini della prova scritta di un accordo per il deferimento di controversie ad arbitrato estero, ai sensi dell’art. 4 l. 218/1995, il protrarsi di rapporti negoziali nei quali le fatture e la corrispondenza di una parte, contenenti il richiamo a condizioni generali comprendenti la clausola compromissoria, siano state ricevute senza contestazioni dall’altra parte.

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