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Tribunale di Genova, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00006825/2025)

In sede di nomina dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., il presidente del tribunale svolge un controllo limitato alla verifica formale dei presupposti della nomina, sicché le questioni relative alla validità della clausola compromissoria e alla sua compatibilità con la disciplina dell’arbitrato societario non integrano un impedimento alla nomina, ma attengono al potere decisorio degli arbitri e alle eventuali impugnazioni del lodo.
Le violazioni delle regole dettate per il procedimento di nomina dell’arbitro possono essere fatte valere dinanzi agli arbitri e dedotte con l’impugnazione del lodo, ove tempestivamente denunciate nel corso del procedimento arbitrale.

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