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Tribunale di Genova, ord. 30 luglio 2026 (R.G. 00006032/2026)

La clausola contrattuale che devolve la definizione delle controversie a un arbitrato privato è vincolante tra le parti e, pur non precludendo il ricorso all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cod. proc. civ., rende inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ.
Il procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., avendo finalità conciliative e non presupponendo l’urgenza di acquisizione della prova, comporta l’espansione del potere dispositivo delle parti di rimettere la questione agli arbitri, quale espressione di autonomia negoziale.

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