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Tribunale di Genova, ord. 20 ottobre 2025

Il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., ha natura meramente ricognitiva e si limita a verificare la regolarità formale del lodo senza entrare nel merito delle questioni sostanziali decise dal collegio arbitrale.

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