La distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale si fonda sulla volontà delle parti di pervenire, nel primo caso, ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., mentre nel secondo caso si limita ad affidare all’arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale.
L’idoneità del lodo arbitrale ad essere suscettibile di esecuzione ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ. costituisce caratteristica distintiva dell’arbitrato rituale rispetto a quello irrituale.
Ai fini dell’individuazione della natura rituale o irrituale del lodo, non rileva la natura della pattuizione della clausola compromissoria, bensì la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri.
Il decreto di cui all’art. 825 cod. proc. civ. può essere emesso esclusivamente rispetto ai lodi aventi natura rituale.
