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Tribunale di Genova, 7 ottobre 2025, n. 2254

In tema di arbitrato irrituale, la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri per carenza di giurisdizione costituisce questione di merito che si risolve nella nullità della clausola compromissoria per contrasto con norme imperative di legge, comportando la conseguente inefficacia del lodo reso dal collegio arbitrale privo di giurisdizione.
Sussiste difetto di giurisdizione del collegio arbitrale nelle controversie aventi ad oggetto azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in house providing, spettando la cognizione alla Corte dei conti per il danno erariale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016.

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